Definizione di associazione sportiva dilettantistica
Le associazioni sportive dilettantistiche, comunemente indicate come ASD, sono uno degli strumenti più diffusi per organizzare l’attività sportiva di base.
Una ASD è un soggetto giuridico affiliato o a una Federazione Sportiva Nazionale, o a una Disciplina Sportiva Associata o a un Ente di Promozione Sportiva; deve essere iscritto al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (c.d. RASD) e deve svolgere senza scopo di lucro attività sportiva, formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
Le forme giuridiche possibili
Dal punto di vista civilistico, l’associazione sportiva può essere un’associazione priva di personalità giuridica oppure un’associazione riconosciuta.
Il riconoscimento può avvenire in vari modi:
- secondo il sistema ordinario del d.P.R. 361/2000,
- con il procedimento previsto con l’iscrizione al RASD, a cura del notaio
- oppure, se l’ente assume anche la qualifica di ente del Terzo settore, attraverso l’iscrizione al RUNTS secondo l’art. 22 del Codice del Terzo settore.
Cosa deve indicare lo statuto delle associazioni sportive dilettantistiche?
Il cuore pulsante della ASD è a tutti gli effetti lo statuto. Esso deve indicare:
- la denominazione, con riferimento alla natura sportiva dilettantistica;
- la sede;
- l’oggetto sociale, con specifico richiamo all’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- l’assenza di fini di lucro;
- le regole democratiche dell’ordinamento interno;
- la rappresentanza legale;
- l’obbligo di redigere e approvare rendiconti economico-finanziari;
- le modalità di scioglimento e la devoluzione del patrimonio a fini sportivi.
Particolare attenzione merita l’oggetto sociale. Non basta un riferimento generico allo sport: è opportuno descrivere l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione dell’attività sportiva dilettantistica, includendo formazione, didattica, preparazione e assistenza.
Se l’associazione è anche ETS iscritta al RUNTS, il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività dilettantistica non opera nei medesimi termini, perché entrano in gioco le regole del Codice del Terzo settore.
Un patrimonio “vincolato”: assenza di scopo di lucro e devoluzione
Un altro aspetto centrale è che l’associazione sportiva dilettantistica deve svolgere le proprie attività senza scopo di lucro. Questo comporta che eventuali utili e avanzi di gestione debbano essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio.
Un altro vincolo sul patrimonio dell’ente è previsto in caso di scioglimento: il patrimonio residuo non può essere ripartito tra gli associati, ma deve essere devoluto a fini sportivi secondo quanto previsto dallo statuto e dalla normativa applicabile.
Il RASD
Il RASD ha una funzione centrale: certifica la natura sportivo-dilettantistica dell’attività svolta e, quando ricorrono i presupposti, opera anche come pubblicità costitutiva per il riconoscimento della personalità giuridica.
Per le associazioni non riconosciute che non intendono chiedere la personalità giuridica, di regola non è necessario l’intervento notarile. Il notaio diventa invece necessario quando l’associazione chiede la personalità giuridica oppure quando un ente già riconosciuto deve modificare lo statuto.
Nel procedimento di riconoscimento, il notaio verifica la conformità dello statuto e la sussistenza del patrimonio minimo. Per una ASD il patrimonio minimo è pari a euro 10.000; se l’associazione è anche ETS, il parametro sale a euro 15.000.
Il patrimonio deve essere documentato in modo adeguato: a seconda che sia composto da denaro o da beni diversi dal denaro potrebbero essere necessari un bilancio o una perizia di stima, con verifiche differenti, da valutare caso per caso, soprattutto se l’ente è già operativo.
Conclusioni
La scelta tra ASD semplice, ASD riconosciuta e ASD-ETS non è solo formale. Incide sulla responsabilità patrimoniale, sugli adempimenti, sui registri di riferimento e sul regime giuridico applicabile. Per questo la fase costitutiva o di adeguamento statutario richiede una valutazione preventiva attenta, così da evitare clausole generiche, incoerenze tra statuto e attività effettiva o problemi nell’iscrizione ai registri.
In conclusione, la ASD è uno strumento flessibile ma non informale. Uno statuto ben costruito, coerente con l’attività effettivamente svolta e con la scelta tra RASD e, se del caso, RUNTS, consente all’associazione di operare con maggiore sicurezza giuridica e di valorizzare al meglio la propria funzione sportiva, educativa e sociale.
