Spoiler: sì ma non del tutto.
Dal 1° gennaio 2026 la disciplina delle Onlus è stata definitivamente abrogata e vi è stata la soppressione dell’anagrafe relativa.
All’esito di questa abrogazione le Onlus avevano due scelte:
- devolvere il patrimonio;
- presentare domanda di iscrizione al RUNTS, entro il 31 marzo 2026, e, in caso di esito positivo del procedimento nel corso dell’anno, acquisire la qualifica di ETS con decorrenza dall’inizio del periodo d’imposta 2026, senza obbligo di devoluzione del patrimonio.
Tutto chiaro dunque: le Onlus che hanno proceduto alla domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026 potranno continuare ad operare sotto l’ombrello degli enti del terzo settore.
Le altre dovranno procedere alla devoluzione del patrimonio o meglio:
- dell’intero patrimonio se la Onlus si scioglie;
- “solo” dell’incremento patrimoniale maturato durante il periodo in cui l’ente ha beneficiato della qualifica di Onlus, se continua ad operare senza qualifica né di Onlus né di ETS, vi sarà la devoluzione.
Ma è davvero così?
Domanda di iscrizione al RUNTS tardiva per le Onlus
O c’è la possibilità, per le Onlus che non abbiano ancora presentato la domanda di iscrizione al RUNTS di presentarla tardivamente?
La dottrina sul punto non è concorde. Alcuni ritengono che ciò non sarebbe più possibile e che tutte le Onlus che non abbiano proceduto entro il 31 marzo 2026 a richiedere l’iscrizione al RUNTS sarebbero automaticamente entrate in una fase di devoluzione del patrimonio (nelle forme sopra indicate).
Altri, invece, ammetterebbero la possibilità per le Onlus di presentare tardivamente la domanda e di evitare così la devoluzione, dato che non avrebbe senso imporre la devoluzione ad un ente che persegue ancora attivamente le sue attività meritevoli di tutela.
Questa seconda lettura appare più in linea con il mondo del no profit, nel quale sarebbe inefficiente obbligare alla devoluzione del patrimonio molte realtà per il semplice fatto che queste non abbiano rispettato una scadenza.
Dal punto di vista fiscale
Cosa molto diversa, invece, è il trattamento fiscale. Se la domanda è tardiva, sembra difficilmente sostenibile la retrodatazione degli effetti fiscali all’inizio del periodo d’imposta 2026, poiché tale beneficio è espressamente previsto solo per le domande presentate entro il 31 marzo 2026.
Le Onlus “ritardatarie” sarebbero dunque, secondo questa lettura, salve dall’obbligo di devoluzione ma non potrebbero godere degli effetti fiscali sin dall’inizio del 2026 ma solo dal momento dell’effettiva iscrizione al RUNTS.
L’iscrizione tardiva delle Onlus
Resta comunque aperta una questione interpretativa di grande rilievo pratico: se l’iscrizione tardiva possa neutralizzare l’obbligo di devoluzione patrimoniale. Un’opinione positiva in tal senso sarebbe sicuramente auspicabile per ragioni di efficienza normativa.
AGGIORNAMENTO: con nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si è precisato che la mancata devoluzione del patrimonio non è condizione di improcedibilità per ottenere l’iscrizione al RUNTS. Tuttavia dell’obbligo di tale devoluzione deve tenersi conto in sede di attestazione del patrimonio minimo dell’ente. La precisazione appare, da un lato, volta a permettere alle onlus “ritardatarie” di iscriversi al RUNTS, mentre, dall’altro lato, va a porre a carico dei professionisti (notai e commercialisti) l’onere di verificare che “la sussistenza del patrimonio minimo non sia compromessa dall’esistenza di una quota destinata alla devoluzione”.
