È stato pubblicato il 20 marzo 2026 in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 13 gennaio 2026, che modifica il D.M. 106/2020, ossia il regolamento che disciplina il funzionamento del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Si tratta di una modifica che si potrebbe definire di “manutenzione ordinaria”, essendo volta alla semplificazione e chiarificazione di alcuni passaggi chiave, andiamo a vedere quali.
1. Delega per le istanze telematiche
È finalmente introdotta la possibilità per il legale rappresentante di conferire delega per la gestione delle pratiche telematiche.
Il nuovo art. 8, comma 2-bis, del D.M. 106/2020 prevede infatti che:
- il legale rappresentante possa delegare un soggetto individuato dall’ente;
- la delega possa essere conferita con modalità telematiche, secondo quanto stabilito dall’allegato tecnico A;
- il documento di delega venga automaticamente allegato alla pratica.
La delega riguarda la compilazione, l’eventuale sottoscrizione e l’invio dell’istanza, consentendo così di avvalersi di consulenti o collaboratori per la gestione operativa degli adempimenti.
2. Devoluzione del patrimonio e cancellazione dal RUNTS
Il decreto interviene in modo significativo anche sulla disciplina della devoluzione del patrimonio, tema particolarmente delicato nei casi di scioglimento, estinzione e cancellazione dal RUNTS con prosecuzione dell’attività al di fuori del Terzo settore.
Il principio base rimane chiaro e saldo: in caso di cancellazione con prosecuzione dell’attività, l’ente è tenuto a devolvere l’incremento patrimoniale maturato durante il periodo di iscrizione al RUNTS.
Ciò che viene dunque regolamentato sono le modalità della devoluzione, con individuazione dei documenti necessari.
In primis bisognerà ora allegare, sin dall’inizio, la richiesta di parere prevista dall’art. 9 del Codice del Terzo settore.
Secondariamente, bisognerà valutare se oggetto della devoluzione sia l’intero patrimonio residuo o “solo” l’incremento patrimoniale. A seconda del caso concreto infatti l’ente dovrà produrre:
- una situazione patrimoniale aggiornata alla data della delibera di cancellazione (salvo esonero se il bilancio è già depositato entro 120 giorni);
- una attestazione di un revisore legale sulla composizione del patrimonio, con indicazione della quota eventualmente esclusa dalla devoluzione;
- una dichiarazione di accettazione da parte degli ETS beneficiari.
Questi documenti riguarderanno, alternativamente, l’intero patrimonio o il “solo” incremento oggetto di devoluzione.
Sin qui il procedimento ordinario, ma sono state previste anche delle semplificazioni: una per gli enti di dimensioni più contenute e l’altra per il caso in cui l’ente non abbia rapporti pendenti.
Nel primo caso, quindi per gli enti di dimensioni più contenute (e che pertanto redigono il rendiconto per cassa) questi possono presentare una documentazione semplificata, consistente in:
- rendiconto per cassa aggiornato
- elenco dei beni o dichiarazione sostitutiva
- documentazione o autodichiarazione sul patrimonio escluso
Nel secondo caso, quindi nell’evenienza di scioglimento dell’ente, senza che lo stesso abbia rapporti giuridici pendenti, è stabilito dal riformulato art. 23, che l’istanza possa essere corredata da una delibera che attesti l’assenza di rapporti non definiti, semplificando il procedimento.
Cosa succede però, una volta presentata l’istanza? L’ente potrà essere cancellato dal RUNTS o si dovrà aspettare l’esito della devoluzione? A questa domanda risponde il nuovo art. 24, il quale prevede che la cancellazione dal RUNTS si perfezioni solo dopo la verifica dell’avvenuta devoluzione, in conformità al parere ex art. 9 CTS.
In base a questa modifica, dunque, la devoluzione non è più un adempimento meramente successivo, ma diventa condizione necessaria per la chiusura del procedimento di cancellazione.
