Enti del Terzo Settore: la Circolare 1/E del 19 febbraio 2026

Enti del Terzo Settore: Circolare 1/E del 19.02.’26 e conseguenze operative

Con la Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla disciplina fiscale degli Enti del Terzo Settore (ETS), con particolare riferimento alle imposte sui redditi e alla qualificazione fiscale degli enti iscritti al RUNTS.

Si tratta di un documento di grande rilievo operativo per associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS) ed enti filantropici.

Vediamo i punti chiave.

1. L’iscrizione al RUNTS: condizione indispensabile per le agevolazioni fiscali

La circolare ribadisce un principio fondamentale: l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ha effetto costitutivo ai fini dell’acquisizione della qualifica di ETS ed è condizione necessaria per beneficiare del regime fiscale agevolato.

Non basta, quindi, svolgere attività solidaristiche o di utilità sociale: solo l’iscrizione nel RUNTS consente di applicare le disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore (Titolo X).

2. Essere ETS significa essere automaticamente “ente non commerciale”? No.

Uno dei chiarimenti più importanti riguarda la qualificazione fiscale dell’ente.

La Circolare precisa che, anche dopo l’iscrizione al RUNTS, l’ente può essere:

  • ETS non commerciale
  • ETS commerciale

La distinzione non dipende dalla natura giuridica, ma da criteri oggettivi e matematici previsti dall’art. 79 del Codice.

Un ETS è qualificato come non commerciale se, nel periodo d’imposta, prevalgono le entrate di natura non commerciale rispetto a quelle commerciali.

Occorre quindi confrontare, da un lato, le entrate derivanti da attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali e le attività non commerciali elencate dalla norma (contributi, sovvenzioni, liberalità, quote associative) e, dall’altro, le entrate da attività commerciali (cioè le attività di interesse generale svolte con modalità commerciali e le attività diverse). Solo se prevalgono le seconde, l’ente diventa fiscalmente commerciale.

Si tratta, dunque, di un vero e proprio test quantitativo, da effettuare ogni anno.

3. Attività di interesse generale: quando sono “non commerciali”?

Le attività di interesse generale (art. 5 CTS) si considerano non commerciali quando:

  • Sono svolte a titolo gratuito, oppure
  • Sono svolte dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi, comprensivi anche di costi indiretti, generali, finanziari e tributari.

La Circolare chiarisce che nel calcolo dei “costi effettivi” devono essere inclusi tutti i costi imputabili all’attività (diretti e indiretti), con esclusione dei costi figurativi.

È prevista, tuttavia, una soglia di tolleranza: l’attività resta non commerciale se i ricavi non superano i costi di oltre il 6%, e per non più di tre periodi d’imposta consecutivi.

Oltre tale limite, l’attività assume natura commerciale.

4. Attenzione alle “attività diverse”

L’art. 6 CTS consente agli ETS di svolgere attività ulteriori rispetto a quelle di interesse generale, ma a precise condizioni.

Tali attività devono essere:

  • Previste dallo statuto
  • Secondarie e strumentali

Cosa vuol dire secondarie e strumentali?

Il carattere di “secondarietà” è definito con criteri matematici:

Le attività diverse sono ammesse se i ricavi da attività diverse non superino alternativamente:

  •  il 30% delle entrate complessive, oppure
  • il 66% dei costi complessivi.

Il superamento dei limiti può incidere sulla qualifica fiscale dell’ente e comportare rischi rilevanti.

È quindi fondamentale un monitoraggio contabile puntuale.

Mentre il criterio della strumentalità è legato al dato che dette attività non siano il centro dell’operatività dell’ente ma siano svolte al fine di realizzare al meglio le attività di interesse generale, che sono il cuore pulsante dell’ente.

5. Raccolta fondi: esenzione fiscale, ma a condizioni precise

La Circolare chiarisce che i fondi pervenuti da raccolte pubbliche:

  • Effettuate occasionalmente
  • In concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
  • Anche mediante offerta di beni di modico valore

Non concorrono alla formazione del reddito degli ETS non commerciali.

Tali attività sono esenti da ogni tributo (fermo restando il regime IVA).

Tuttavia:

  • Devono essere rispettati i requisiti di occasionalità;
  • Occorre una rigorosa rendicontazione;
  • Le spese organizzative devono essere contenute entro limiti ragionevoli rispetto ai fondi raccolti.

Le raccolte fondi continuative con cessione di beni o servizi a fronte di corrispettivo possono invece assumere natura commerciale.

6. Il regime forfettario degli ETS

La Circolare dedica ampio spazio ai regimi forfettari previsti per gli ETS.

In particolare:

  • Gli ETS non commerciali possono optare per il regime forfettario ex art. 80 CTS;
  • Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) possono applicare uno specifico regime forfettario anche per le attività commerciali (art. 86 CTS).

Si tratta di un’importante apertura: anche le attività commerciali possono beneficiare di una tassazione semplificata, purché siano rispettati i limiti di ricavi previsti.

In sintesi

La Circolare 1/E del 2026 rappresenta un passaggio decisivo nella piena operatività della riforma del Terzo Settore.

I punti chiave possono essere così sintetizzati:

  1. L’iscrizione al RUNTS è indispensabile per accedere al regime fiscale agevolato.
  2. La qualifica di ETS non coincide automaticamente con quella di ente non commerciale.
  3. La natura commerciale o meno si determina attraverso criteri quantitativi rigorosi.
  4. Le attività diverse devono restare secondarie e strumentali.
  5. Le raccolte fondi sono esenti solo se rispettano condizioni precise.
  6. ODV e APS possono applicare regimi forfettari anche per attività commerciali.

Per associazioni, fondazioni ed enti del Terzo Settore è quindi fondamentale un’attenta pianificazione statutaria e contabile.

Dalla redazione dello statuto conforme al Codice, alla verifica delle clausole fiscali, fino all’assistenza nei passaggi di trasformazione e adeguamento al RUNTS: il ruolo del notaio è centrale perché una corretta impostazione iniziale può evitare contenziosi fiscali e perdita di agevolazioni.

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